direttamente dal modello BIM federato, anche senza la necessità di produzione di elaborati specifici (secondo le indicazioni del capitolato informativo), attraverso l’ausilio di specifici software di BIM checking (SOLIBRI – Il software di validazione e controllo dei modelli BIM).
Eseguiamo le verifiche in modo dettagliato, utilizzando disegni e modelli BIM di tutti i software BIM Authoring più diffusi (Allplan, ArchiCAD, Revit, Tekla Structures e tutti gli altri prodotti che utilizzano lo standard IFC).
Il BIM è definito come l’insieme dei “metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione dell’opere e delle relative verifiche” (dall’art. 42 d.lgs. 36/2023). E’ un insieme di tecnologie, tecniche ed applicazioni, basato su un approccio multidisciplinare, necessario a progettare e implementare una nuova metodologia non solo per quanto riguarda la fase di progettazione, ma anche nella fase di verifica, incrementando produttività ed efficienza in tutti i processi di espletamento del progetto.
Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 560/2017, le stazioni appaltanti richiedono in via obbligatoria l’uso del BIM nell’ambito delle attività di progettazione e di verifica, secondo le tempistiche che prevedono la piena introduzione dell’obbligo, per qualsiasi tipologia di lavori e di importo a base di gara, a partire dal 2025.
Tipologia di opera | Data di decorrenza dell’obbligo |
Lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di Euro | 01/01/2019 |
Lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di Euro | 01/01/2020 |
Lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di Euro | 01/01/2021 |
Opere (dunque anche in caso di lavori non “complessi”) di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016 (5.548.000 Euro) | 01/01/2022 |
Opere (dunque anche in caso di lavori non “complessi”) di importo pari o superiore a 1 milione di Euro | 01/01/2023 |
Opere (dunque anche in caso di lavori non “complessi”) di qualsiasi importo | 01/01/2025 |
Il prossimo futuro richiederà sempre più una maggiore conoscenza e consapevolezza dei nuovi indirizzi di normativa tecnica, infatti l’esigenza di valorizzare la fase progettuale anche per mezzo del progressivo uso dei metodi sopra citati, si concretizza come facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere le metodologie BIM a far data dall’entrata in vigore del D.M. 560/2017 (27/01/2018).
I principi generali posti dalla normativa in esame, devono però essere necessariamente confrontati con le norme UNI 11337:2017 aventi per oggetto gli aspetti legati al tema della gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni di cui la metodologia BIM è il mezzo attraverso il quale ottenerla.
I capisaldi della UNI11337:2017 sono descritti nelle seguenti parti, alcune delle quali sono ancora in fase di definizione e pubblicazione:
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