Qualora la Stazione Appaltante apporti ai documenti di gara delle modifiche tali da comportare una variazione significativa della possibile platea dei partecipanti, deve procedere alla ripubblicazione degli atti e riaprire i termini di partecipazione.
Questo il principio sancito dal Parere di Precontenzioso ANAC n. 5 dell’11 gennaio 2023 che prende le mosse dalla richiesta di un operatore economico che aveva ritenuto eccessiva e sproporzionata la previsione, formulata negli atti di gara, che l’O.E. disponesse di un laureato in discipline Ambientali per partecipare alla procedura di affidamento del servizio di igiene urbana.
A seguito di presentazione di faq da parte dell’impresa che ne sarebbe stata esclusa, la S.A. aveva modificato il requisito di partecipazione semplicemente mediante chiarimento da parte del RUP a soli 3 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. A tale chiarimento, dunque, non era seguita né la ripubblicazione degli atti di gara, né tantomeno la proroga o la riapertura dei termini. L’operato della Stazione Appaltante è stato ritenuto dall’ANAC difforme rispetto alla normativa di settore stante l’inadeguatezza e insufficienza del semplice ricorso ai chiarimenti. Tale orientamento, si legge nel parere di precontenzioso, si pone anche a tutela del principio di trasparenza dell’attività amministrativa.