Non si possono modificare i criteri di valutazione delle offerte dopo l’apertura delle buste e, secondo lo stesso principio, nel momento successivo all’apertura delle offerte, non è possibile introdurre nuovi parametri di valutazione.
Derogare a questi dettami, comprometterebbe la legittimità delle procedure e la conseguente annullabilità di tutti gli atti correlati.
Questo è quanto ribadito dal TAR Roma con sentenza n. 13529 del 01.09.2023 chiamato a pronunciarsi nel ricorso per annullamento di un provvedimento di aggiudicazione di una gara e di tutti gli atti presupposti ad esso correlati.
Tra i motivi di doglianza della ricorrente, vi era il fatto che la commissione di gara, solo dopo aver aperto le buste tecniche dei concorrenti, aveva deciso di prendere in considerazione solo una parte dei contratti prodotti dai partecipanti ai fini del calcolo dei punteggi.
Tale decisione, sostiene il Collegio, avrebbe comportato l’introduzione di un criterio di valutazione che inizialmente non era previsto dalla lex di gara e, conseguentemente, si è concretizzata in una violazione del principio di trasparenza posto a presidio della conduzione delle gare pubbliche.
Le commissioni, infatti, pur essendo legittimate ad “autovincolare” la discrezionalità loro attribuita (anche mediante la previsione di sub criteri e sub pesi), possono farlo innanzitutto specificandone le modalità applicative e, soprattutto, in una fase precedente a quella dell’apertura delle buste. Tale orientamento viene supportato in sentenza non solo ricorrendo ai principi di trasparenza che devono caratterizzare il procedimento amministrativo, ma anche mediante il richiamo ad altre precedenti pronunce in tal senso sia di altri TAR che del Consiglio di Stato.
Fatte queste premesse, i magistrati del TAR, pur non accogliendo integralmente il ricorso, si sono pronunciati per l’annullamento dei provvedimenti assunti in forza della modifica – successiva al momento dell’apertura delle buste – dei criteri di valutazione.