Sulla non assimilabilità dei “Servizi analoghi” al concetto di “servizi identici” lo scorso 21 luglio si è pronunciata la Sez. I, TAR Sicilia, Catania con sentenza n. 2261.
Una società non aggiudicataria di una procedura di affidamento del servizio di manutenzione del Poligono di Tiro di una Caserma di Messina, previa richiesta di acquisizione della documentazione di gara, ha proposto ricorso avverso l’aggiudicazione da parte di un’altra società.
Tra i vizi lamentati, oltre ad alcune incongruenze relative all’importo dei costi della manodopera e alla assenza dell’unico verbale di gara, vi era anche una forte criticità dovuta alla precisa connotazione assunta dalla dicitura “servizi analoghi”.
Nel caso in esame, considerato l’iter di valutazione delle offerte e l’esito della gara, si era giunti alla scelta di un contraente sulla base di un’erronea interpretazione del concetto di “servizi analoghi” che, nella fattispecie, erano stati del tutto assimilati a dei “servizi identici”.
Il Collegio ha sostenuto che, laddove la lex specialis chieda di documentare l’avvenuto espletamento di servizi analoghi, la Stazione Appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le stesse attività oggetto dell’appalto de quo; se così fosse, da ciò deriverebbe un’ingiusta limitazione del principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.
Ciò anche alla luce del fatto che richiedere l’avvenuta esecuzione di un servizio identico non garantirebbe quel perfetto equilibrio tra la necessità di selezionare un prestatore di servizi qualificato e il principio del favor partecipationis posto a presidio di ciascuna procedura di gara pubblica.
Nel citare giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, i Giudici Amministrativi in questa sede hanno, quindi, ritenuto di ribadire come i servizi analoghi rappresentino una categoria “aperta” di prestazioni con elementi caratterizzanti simili a quelli messi a gara; ciò in totale contrasto con i cd “servizi identici” che, invece, sono connotati dall’essere una categoria “chiusa” di prestazioni che hanno la stessa consistenza, tipologia e funzione di quelle oggetto della procedura.