Si può differire l’affidamento di un servizio pubblico nei casi in cui occorra disporre la proroga per il tempo necessario al completamento delle procedure di gara.
In tale direzione si è espresso il Tar Lazio, Roma, Sez. II bis con sentenza n. 9167 del 30/05/2023.
Una società, affidataria del servizio di igiene urbana in un ente Comunale, proponeva ricorso avverso due Determinazioni Dirigenziali della Stazione Appaltante con le quali si disponevano una seconda ed una terza proroga dell’affidamento del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto originario.
Tali proroghe, sosteneva la ricorrente, sarebbero state lesive per la società in quanto avrebbero comportato oneri maggiori rispetto alla pattuizione iniziale e, per tali ragioni, chiedeva l’annullamento delle Determine nella parte in cui le stesse prevedevano la proroga del contratto di appalto “agli stessi patti e condizioni”.
Il ricorso si fondava essenzialmente sul disposto del comma 11 dell’art. 106, D. Lgs. 50/2016 a norma del quale se è vero che, in costanza di proroga, il contraente è tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel contratto iniziale agli stessi prezzi, patti e condizioni, è vero anche che l’amministrazione deve dar luogo ad una nuova gara pubblica alla scadenza del contratto.
Il Collegio, tuttavia, nel respingere il ricorso, ha ritenuto che le proroghe successive alla prima fossero finalizzate a consentire l’espletamento della nuova gara e il nuovo affidamento del servizio non essendosi ancora verificata – in costanza del primo differimento (già contrattualmente previsto) – la condizione per cui fosse necessario bandire una nuova procedura; ed è per questo motivo che il contratto aveva ragione di proseguire, con le ulteriori proroghe, agli stessi patti e condizioni iniziali.
Seppur vero che il contratto prevedeva una sola possibile proroga, proseguono i Giudici del TAR, l’art. 106 citato prevede che la condizione essenziale per disporre la proroga è proprio la necessità di ri-affidare il servizio.
Pertanto, stante la sussistenza dei criteri di buona fede e ragionevolezza, salvo che non ricorrano casi eccezionali che richiedano un adeguamento degli importi del servizio, lo stesso prosegue negli stessi termini inizialmente previsti dal rapporto tra le parti. I Giudici amministrativi hanno, infatti, ritenuto che nel caso de quo non si configurasse un’ipotesi di inerzia dell’Ente appaltante e che, le nuove assunzioni (che avrebbero comportato maggiori oneri a carico della ricorrente) si fossero rese necessarie a causa dell’assenza di una parte del personale presente.
La causa delle nuove assunzioni, dunque, sarebbe dipesa esclusivamente dall’assenza del personale già assunto, prescindendo tale circostanza da cause dipendenti da responsabilità della Pubblica Amministrazione.
Fatte queste premesse, il TAR Lazio ha ritenuto di respingere il ricorso proposto.