NON E’ILLEGITTIMA L’OMISSIONE DEL VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI IN UNA GARA

La previsione di una clausola che limiti il numero di lotti aggiudicabili è nella piena discrezionalità della stazione appaltante e non è un elemento né obbligatorio, né tantomeno vincolante per l’amministrazione.

La questione è stata affrontata dal TAR Liguria che, con la sentenza n. 558 del 07 giugno 2023, si è pronunciato in merito al ricorso di una società per l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara.

Tra i motivi di doglianza, oltre ai lamentati vizi in merito alla composizione della Commissione di Gara e ai criteri di valutazione adottati dalla stessa nella valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerte dalle partecipanti, ha avuto rilievo anche un ulteriore mezzo di gravame; la ricorrente, stante la suddivisione del servizio in lotti, in via subordinata sollevava l’illegittimità della procedura di gara con riferimento all’omessa previsione di un limite nell’affidamento degli stessi.

L’assenza di un vincolo, da cui ne è conseguita l’aggiudicazione di tutti i lotti in favore della stessa ditta, avrebbe tradito, a dire della ricorrente, il fine “pro-concorrenziale” sotteso al frazionamento della gara.

Tale posizione, però, non è stata condivisa dai Giudici amministrativi che, nel richiamare ampia e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato e di altri Tribunali Amministrativi (cfr. Cons. St., sez. V, 31 ottobre 2022, nn. 9396-9397; Cons. St., sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7962; Cons. St., sez. III, 14 ottobre 2020, n. 6209; Cons. St., sez. III, 7 luglio 2020, n. 4361; T.A.R. Liguria, sez. I, 12 ottobre 2021, nn. 856-857-859; T.A.R. Veneto, sez. III, 1° aprile 2021, nn. 419-420-421-422-423-424-425) ha dichiarato inaccoglibile il motivo di gravame.

Il rigetto del ricorso si è fondato, dunque, anche sull’assunto per cui il disposto dell’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 è chiaro nel prevedere che la limitazione dei lotti aggiudicabili costituisce una mera facoltà del tutto discrezionale per le amministrazioni e quindi la mancata previsione di un limite non comporta alcuna illegittimità delle procedure e nessun pregiudizio al principio della concorrenzialità. Non è escluso, sostiene il collegio, che la stessa società possa essere in grado di offrire le prestazioni più vantaggiose per ogni singolo lotto della medesima procedura.

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