L’accettazione della previsione secondo la quale i concorrenti procederanno alla eventuale consegna anticipata e d’urgenza dei lavori, qualora già formulata negli atti di gara e/o nella lettera di invito, comporta la legittimità della revoca dell’aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante in caso di inadempimento da parte dell’impresa partecipante.
Questo quanto sancito dal TAR Umbria, Sez. I, nella sentenza n. 94 del 24 febbraio 2023 chiamato a pronunciarsi sul ricorso per l’annullamento della revoca di un’aggiudicazione.
Il ricorso era stato proposto da una società di costruzioni avverso il Comune di Gubbio che, dopo aver infruttuosamente richiesto in più occasioni la documentazione necessaria alla consegna anticipata dei lavori, ha ritenuto opportuno procedere alla revoca dell’aggiudicazione supportata dal reiterato comportamento inadempiente da parte dell’impresa aggiudicataria.
I Giudici amministrativi hanno concluso per il rigetto del ricorso partendo dal presupposto che il Comune, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, sia nel Capitolato Speciale d’Appalto che anche nella lettera di invito aveva previsto testualmente che: “la semplice partecipazione alla procedura impegna i concorrenti ad accettare incondizionatamente la eventuale consegna anticipata e d’urgenza dei lavori”; a ciò si aggiunga, poi, che la documentazione richiesta per poter procedere alla consegna d’urgenza, non era stata consegnata in maniera tempestiva, da ciò derivandone una compromissione dei tempi di esecuzione contrattuale e ritardi pregiudizievoli che l’Ente aveva inteso scongiurare ricorrendo, preventivamente, a chiare ed esplicite previsioni in tal senso nella richiesta di offerta e nel CSA.
Da tale ritardo, peraltro, lo stesso Tribunale Amministrativo Umbro, che in proposito ha citato anche Consiglio di Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5354, ha ritenuto di poter desumere un forte indice di inaffidabilità dell’impresa che, sommandosi ad altre valutazioni di carattere strettamente giuridico, ha portato alla pronuncia di rigetto del ricorso.