Lo schema del nuovo Codice dei Contratti introduce, all’art. 17, una modifica sostanziale alla sequenza che, ad oggi, nel D. Lgs. 50/2016 è descritta e disciplinata dagli artt. 32 e 33.
Nell’attuale formulazione si prevede che nelle procedure di affidamento si segua un iter che prevede: 1. Proposta di aggiudicazione, 2. Aggiudicazione e 3. Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione.
Nella formulazione, invece, dell’art. 17 dello schema del nuovo Codice si prevedono solo due step, ossia si passa direttamente dalla fase della “proposta di aggiudicazione” a quella della “aggiudicazione efficace” (fase a cui si arriva solo dopo che sono state effettuate le opportune verifiche sui requisiti).
Questa nuova formulazione normativa va a derogare tutto quanto sostenuto da copiosa giurisprudenza, in particolare da numerose pronunce del Consiglio di Stato che, vedasi da ultimo la sentenza della Sez. III, n. 1576 del 23/02/2021, ha ribadito come la verifica dei requisiti potesse essere ultimata anche dopo l’aggiudicazione che, poi, terminata la fase delle verifiche poteva, di fatto, diventare efficace.
Se ne deduce che la scelta di passare direttamente alla c.d. “aggiudicazione efficace” potrebbe portare a forti ritardi derivanti dalla necessità di ultimare la fase delle verifiche la cui maggiore o minore velocità andrebbe a condizionare i tempi di aggiudicazione efficace.