E’ illegittimo il provvedimento di ammissione alla gara di una concorrente che non possegga il requisito richiesto dalla lex specialis al momento della presentazione dell’offerta. Questo è quanto sostiene il TAR Lecce con la sentenza Sez. II, 05/01/2023, n. 34 che va ad allinearsi a numerose altre pronunce del Consiglio di Stato.
Una società, classificatasi seconda in una procedura concorsuale, aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione alla luce del fatto che l’aggiudicataria, al momento della presentazione delle candidature non risultava ancora essere in possesso di una certificazione espressamente richiesta dal bando. Va chiarito, in effetti, che qualora un requisito di partecipazione venga conseguito in un momento successivo a quello della presentazione delle offerte, l’eventuale provvedimento di ammissione sia da considerarsi assolutamente illegittimo. Configurandosi, in caso contrario, una violazione del principio di par condicio.
A nulla sono valse le eccezioni sollevate dalla resistente che sosteneva di aver avviato le procedure per il rilascio di tale certificazione prima del termine di scadenza delle offerte. La relativa attestazione, infatti, produce la sua efficacia solo al momento del suo effettivo rilascio e non dal momento in cui la concorrente dà impulso alle procedure per l’ottenimento del requisito. Per tali ragioni il Tribunale Amministrativo ha ritenuto di accogliere la domanda di declaratoria di inefficacia annullando il provvedimento impugnato e dichiarando l’inefficacia del contratto stipulato.