Con parere di Precontenzioso n. 538 del 16 novembre 2022, l’ANAC ha chiarito che il malfunzionamento della Piattaforma Telematica non può ripercuotersi sull’operatore economico.
Esclusa dalle procedure di gara a causa di problemi tecnici nel funzionamento della Piattaforma preposta al caricamento della documentazione, a cui non era seguita da parte della Stazione Appaltante una proroga del termine di presentazione delle offerte, un’impresa proponeva istanza di parere di precontenzioso.
A supporto delle proprie ragioni, la società forniva prova relativamente al fatto che tutte le procedure di partecipazione e il caricamento della documentazione fossero stati curati entro i termini fissati dalla SA che avrebbe tempestivamente dovuto, stante il persistere dei problemi tecnici, prevedere una proroga in ossequio ai principi di tempestività e correttezza previsti dal Codice dei Contratti pubblici.
Tanto più che la stessa impresa aveva sollecitato la Stazione Appaltante segnalando i disservizi, provando la effettività degli stessi e chiedendo la concessione di un ulteriore termine per poter caricare la documentazione richiesta.
L’orientamento dell’ANAC ha sostanzialmente accolto tutte le eccezioni proposte dall’impresa richiedente e dichiarato il rigetto dell’istanza di riapertura dei termini non conforme alle norme in materia di pubblici appalti e a quanto già acclarato in giurisprudenza.