PFTE E NUOVE LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI DEL PNRR

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha predisposto e pubblicato immediatamente dopo l’entrata in vigore del D.L. 77/2021 e in linea con gli artt. 44 e 48 di tale Decreto, le Linee Guida da seguire nella fase di redazione dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica che verranno posti a base dell’affidamento dei contratti pubblici di lavori inseriti nel PNRR. Tale documento risponde alla necessità di accelerare e semplificare gli interventi finanziati con i fondi PNRR e PNC partendo con un lavoro di analisi dell’opera da realizzare e contestualizzandola nel territorio che la ospita – questo l’intento esplicitamente dichiarato in un comunicato di agosto 2021.

A rendere prioritario l’intervento ministeriale è stato il fatto che il Pfte contiene tutti gli elementi necessari per definire ex ante tutte le caratteristiche dell’opera e, di conseguenza, consente di valutarne la rispondenza ai requisiti richiesti dalle nuove esigenze di sostenibilità  intesa in senso lato ossia sia da un punto di vista energetico (in ossequio anche al principio di DNSH) che da un punto di vista economico (per quello che riguarda la finalità di rilancio dell’economia del Paese e dell’intera compagine europea).

Fatta una breve, ma completa introduzione su quanto previsto dal D.L. 77/2021, sulle esigenze di ripresa a cui risponde il PNRR, sul rilievo assunto dal PFTE nella fase di progettazione e sulla centralità degli investimenti sulle infrastrutture per lo sviluppo e la coesione, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dedica un intero capitolo al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica analizzandone i criteri generali anche in relazione a quanto già disposto dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016.

Assodata, quindi, la portata del PFTE, al par. 3.2 vengono dettagliatamente indicati i contenuti dello stesso e gli elaborati previsti in 19 punti.

Nello stesso paragrafo, poi, si prevede che al pfte venga allegato un documento (DOCFAP o una relazione generale) che garantisca la tracciabilità del processo progettuale seguito e un documento di indirizzo alla progettazione e si definiscono le finalità a cui deve tendere la fase di verifica preventiva di primo livello che deve accertare:

1. la coerenza delle scelte progettuali con i contenuti del documento di indirizzo alla progettazione;

2. la completezza formale degli elaborati progettuali;

3. la coerenza interna tra gli elaborati progettuali;

4. la coerenza esterna in relazione alle norme tecniche comunque applicabili;

5. la revisione del computo estimativo, anche in relazione alla sua coerenza con gli elaborati grafici e all’applicazione dei prezzi;

6. la revisione delle somme a disposizione del quadro economico di spesa, anche al fine di accertare la presenza di adeguati elementi giustificativi per la valutazione della congruità degli importi riportati nel quadro economico medesimo;

7. la effettiva leggibilità dei contenuti progettuali per tematismi, anche attraverso eventuali relazioni di sintesi/ricucitura che “mettano a sistema” contenuti progettuali afferenti al medesimo tematismo ma tuttavia “dispersi” nei numerosi elaborati progettuali. Ciò al fine di favorire l’esame del progetto da parte dei membri esperti dell’Organo consultivo sui principali aspetti tecnici sottesi dal progetto.

Successivamente si può procedere con la sottoposizione del PFTE ad una formale verifica preventiva ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e alla successiva validazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo del Codice.

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