LA PARTECIPAZIONE A PIU’ LOTTI DELLA STESSA GARA

La partecipazione alla gara della stessa società in qualità di ausiliaria in un lotto e in via autonoma ad un altro lotto è stata oggetto di una pronuncia della Sez. VI del TAR Campania.

La procedura riguardava l’affidamento di un servizio di gestione, suddiviso in lotti, di ventuno asili nel Comune di Napoli. Nella procedura una società, carente dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, dichiarava di avvalersi di un altro Istituto scolastico per la selezione per uno dei lotti. La partecipazione in proprio alla medesima gara – seppur per un altro lotto – della società ausiliaria, però, portava all’esclusione dalla gara della prima. Il motivo principale di esclusione si attestava sulla carenza dei requisiti stante il loro utilizzo da parte dell’ausiliaria in qualità di concorrente in proprio per altro Lotto.

Il principale motivo di impugnazione della società esclusa si basava sulla contestazione che, trattandosi di gara con più Lotti, questi mantenessero una loro autonomia funzionale che avrebbe consentito la simultanea partecipazione a tante gare quanti erano i Lotti funzionali escludendo che si trattasse di una unica procedura.

Con sentenza n. 6214 del 10.10.2022, il TAR Campania ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione riconoscendo la assoluta autonomia di ciascun lotto sia per il profilo procedurale che ai fini della partecipazione da parte dei concorrenti ribadendo in più punti che ogni lotto gode di autonomia e indipendenza e che le vicende che attengono gli altri lotti non subiscono interferenze di sorta.

Nelle motivazioni, il TAR Campania ha richiamato, tra le altre, anche una pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. III, Sent.,06 giugno 2022) per il quale le procedure a più lotti costituiscono atto ad oggetto plurimo che disciplinano un numero di gare pari al numero dei lotti ciascuno differenziato dagli altri e, perciò, autonomo.

A ulteriore riprova della fondatezza del ricorso, la stessa lex specialis (il capitolato d’appalto) definiva i lotti quali “autonomamente funzionali” e prevedeva la stipula di tanti accordi quadro quanti erano i lotti.   

Se, quindi, la gara oggetto della pronuncia non può essere ritenuta unitaria, ma vada considerata plurima, sarebbe una violazione dei principi di concorrenza e di favor partecipationis ridurre il numero dei concorrenti impedendone la possibilità di concorrere per più di un lotto.

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