DECRETO MEF 28 SETTEMBRE 2022 SULL’ESCLUSIONE DALLA GARA IN CASO DI VIOLAZIONI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE IN MATERIA FISCALE

Il 10.12.2022, in Gazzetta Ufficiale n. 239, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con le disposizioni relative alla “possibile” esclusione dalla gara di un operatore economico che abbia commesso gravi violazioni “non definitivamente accertate” in materia fiscale.

Questa fattispecie – già inserita nell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici a seguito della modifica dell’art. 80, comma 4 avvenuta con L. 238/2021- trova la propria disciplina di dettaglio negli artt. 3 e 4 del Decreto MEF.

Partendo dal presupposto che, a norma dell’art. 80, D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha ampia discrezionalità nel disporre o meno l’esclusione di un concorrente dalla gara a seguito di accertamento di una violazione grave non definitivamente accertata in materia fiscale, la stessa non viene esclusa neppure dalle precisazioni fatte dagli artt. 3 e 4 del D.M. in questione.

Tale decreto, anzi, rafforza la discrezionalità della stazione appaltante sostenendo, all’art. 4 che “la violazione grave di cui all’art. 3 si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.” Ed aggiunge, al secondo comma, che tali violazioni non assumono rilievo ai fini dell’esclusione nei casi in cui sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore seppur non definitiva.

L’art. 3 del D. M., invece, assume rilievo nella misura in cui definisce le soglie di gravità della violazione individuandole nella misura del 10% del valore dell’appalto (escludendo dal computo le sanzioni e gli interessi maturati). Tale soglia percentuale viene definita con riferimento al singolo lotto di partecipazione nei casi di suddivisione dell’appalto in lotti.

A prescindere, poi, dai frazionamenti e dai casi specifici, perché la violazione possa essere considerata grave, non deve essere inferiore ad € 35.000.

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