IL BANDO DI GARA E LA GERARCHIA TRA I DOCUMENTI

IlBando è il “documento fondamentale del procedimento di evidenza pubblica”; questo è quanto stabilito dalla Sezione V del Consiglio di Stato con sentenza n. 7573 del 30.08.2022.

La pronuncia conferma quella del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina, sez. I, n. 669/2021 che aveva respinto il ricorso di un operatore che eccepiva l’illegittimità dell’aggiudicazione di una gara ad altro concorrente.

Mentre le ragioni dell’impugnazione puntavano sulla mancanza, in capo all’impresa vincitrice, di un requisito richiesto dal Disciplinare di Gara (nel caso specifico l’operatore non era iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali), la decisione del TAR di respingere il ricorso trovava fondamento, invece, nella riaffermazione del Principio di Gerarchia tra i documenti di gara che vede, in caso di antinomia, il Bando prevalere sul Disciplinare.

Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 7573/2022, nel pronunciarsi sulla vicenda, parte dal presupposto che al Bando di gara è rimesso il ruolo di individuare i riferimenti e i collegamenti agli ulteriori atti che, a loro volta, sono funzionalmente legittimati dal primo e nel primo trovano il loro stesso fondamento.

I Giudici di Palazzo Spada, poi, chiariscono come Capitolato, Disciplinare e Bando abbiano ciascuno la propria autonomia e una loro precipua funzione nello svolgimento della procedura di gara tale per cui:

– il Bando ha una funzione c.d. “indittiva” volta a definire le regole fondamentali della gara che possono essere integrate, ma mai modificate dal Disciplinare o dal Capitolato che assumono, invece, un mero ruolo di lex specialis;

– il Disciplinare definisce i dettagli procedimentali;

– il Capitolato integra le disposizioni del Bando rispetto alle questioni tecniche in virtù del vincolo contrattuale che ne deriverà. Sulla base di tutte queste considerazioni, quindi, si conclude per il rigetto del ricorso in appello stante la correttezza dell’aggiudicazione della gara in quanto si richiedeva il requisito di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali solo nel Disciplinare e non anche nel Bando

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