Ancora conferme giurisprudenziali in materia di avvalimento. Un’altra recente pronuncia, quella del TAR Sicilia-Catania, sez. IV, 13/7/2021 n. 2276, ribadisce la necessità che il contratto di avvalimento – tra impresa appaltatrice e impresa che presta i requisiti – presenti il carattere dell’onerosità. L’art. 89 del Codice dei Contratti Pubblici, nel disciplinare l’istituto in questione, non si esprime in merito all’opportunità o meno che lo stesso abbia tale carattere. Dal vuoto normativo del D. Lgs. 50/2016 ne è derivata una ricca produzione giurisprudenziale che in materia ha mantenuto un orientamento costante e unanime. E’ necessario, sanciscono le numerose sentenze, che il contratto di avvalimento abbia carattere di onerosità (CGA 52/2016, Cons. Stato, V, 242/2016, Tar Roma 155/2021) anche se, a mitigare quello che appare essere un obbligo stringente, gli stessi Tribunali Amministrativi che si sono pronunciati, hanno aggiunto che l’onerosità del contratto di avvalimento si possa considerare perfezionata anche quando l’interesse patrimoniale derivato sia “indiretto” ossia quando l’impresa ausiliaria goda di un vantaggio patrimoniale tale da giustificare un corrispettivo del tutto irrisorio, simbolico o insufficiente. La non onerosità, si desume dalle pronunce, è ammessa quindi a condizione che dal contratto di avvalimento si evinca chiaramente l’interesse patrimoniale diretto o indiretto, che abbia portato l’ausiliario ad assumere gli obblighi e le responsabilità derivanti dal contratto in questione senza prevedere alcun corrispettivo. Nella sentenza del TAR Catania n. 2276/2021 il giudice amministrativo, ritenendo del tutto insussistenti tanto il carattere dell’onerosità quanto l’interesse patrimoniale dell’ausiliaria, ritiene che tali carenze costituiscano indice sintomatico della scarsa attendibilità dell’impegno negoziale assunto dall’ausiliaria non potendo il contratto di avvalimento avere carattere liberale.