Resta in vigore il divieto di cedere il contratto di appalto.
Con la conversione in Legge 108/2021 del Decreto Semplificazioni Bis (D.L. 77/2021), dal 1 novembre 2021 saranno eliminati i limiti al subappalto. Tale disposizione si è resa opportuna a seguito della necessità che il legislatore italiano, anche a seguito della costituzione in mora ricevuta da Bruxelles il 27 novembre 2019, si conformasse alle direttive europee (tra le altre – 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) che già da tempo non prevedono limiti quantitativi al subappalto. La nuova formulazione, quindi, elimina i limiti precedentemente posti dal codice dei contratti salvo che la stazione appaltante non disponga con adeguate motivazioni il divieto di subappaltare le opere in virtù della specificità delle prestazioni da eseguirsi.
Fatte queste premesse, le stazioni appaltanti e le imprese appaltatrici si sono poste un quesito: nel predisporre una gara, si può evitare di individuare alcuna specifica prestazione e quindi prevedere che non vi sia subappalto?
A tal proposito il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile si è pronunciato con parere n. 998 del 2021 chiarendo che «prima di affidare un appalto occorre necessariamente individuare la/le prestazioni, le categorie per i lavori, indicando le prestazioni o le lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell’aggiudicatario»; il Ministero, poi, precisa che resta vigente il divieto di cessione dell’appalto di cui all’art. 105, comma 1 del Codice appalti. Tale divieto è richiamato anche dall’articolo 49 comma 1 del dello stesso decreto-legge n. 77/2021 che recita: «a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonchè la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera».