Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha emanato l’11 novembre 2021 un atteso decreto relativo al caro materiali.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279, del 23 novembre 2021 e rubricato “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”, tale provvedimento normativo si occupa di individuare tutti i materiali che, nel corso dell’anno 2021, hanno subìto, per quel che riguarda i relativi prezzi, delle variazioni in aumento superiori all’ 8% ufficializzando, quindi, l’eccessivo aumento dei costi dei materiali.
Il Decreto consta anche di due allegati:
– nell’allegato 1 sono riportati i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi e le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020;
– nell’Allegato 2, invece, sono riportati i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi di ciascun anno dal 2003 al 2019 e le relative variazioni percentuali relative al primo semestre dell’anno 2021.
Successivamente, con la Circolare del 25 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono state definite le modalità mediante le quali sarà possibile procedere alla compensazione che, dispone la Circolare, “è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.”
Per i materiali oggetto degli aumenti superiori all’8%, si potrà procedere a compensazioni in aumento o in diminuzione anche in deroga a quanto disposto dal Codice dei Contratti pubblici secondo le seguenti modalità:
- Per le variazioni in aumento sarà l’appaltatore che dovrà presentare a pena di decadenza, alla stazione appaltante, l’istanza di compensazione entro l’8 dicembre 2021, ossia 15 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto; l’istanza dovrà contenere l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali, con il decreto, siano state rilevate variazioni dei prezzi e al direttore dei lavori sarà richiesto di accertare le relative quantità contabilizzate.
- Per le variazioni in diminuzione, invece, è la stazione appaltante che, sempre entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto, dovrà avviare d’ufficio la procedura mediante il responsabile del procedimento che accerterà con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procederà a eventuali recuperi.