CORTE DI CASSAZIONE – RELAZIONE TECNICA N. 56 SULL’ AUMENTO DEI PREZZI DEL MATERIALE DA COSTRUZIONE

Nell’ultimo anno si è verificato un fenomeno di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione che sta fortemente incidendo sulla sorte dei contratti di appalto.

Le cause dell’incremento incontrollato dei costi sono da ricollegarsi all’emergenza sanitaria “covid19” che ha comportato gravi carenze di materie prime sul mercato internazionale; sullo stesso fenomeno hanno, poi, influito le speculazioni derivanti dalle richieste del “Superbonus 110%”. Ne deriva che, nei contratti d’appalto, si genera una eccessiva onerosità dell’esecuzione che si ripercuote negativamente su appaltatore e impresa appaltatrice e richiede una rapida intesa che impedisca il blocco dell’edilizia. In materia di appalti l’orientamento giurisprudenziale era quello di ridurre i casi di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta; si riteneva meritevole di tutela il principio della conservazione dei contratti per i quali doveva essere prevista la possibilità di revisione. In tal senso Consiglio di Stato sezione IV con sentenza n. 3653 del 19 agosto 2016 aveva respinto il ricorso per la risoluzione di un contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ritenendo che “non sfugge al concetto di “alea normale” tutto ciò che, essendo collegato a fluttuazioni, anche accentuate ma non per questo “straordinarie” del mercato e alle sue dinamiche, incide sull’utile di gestione del privato e, pertanto, non può comportare una sopravvenuta sproporzione tra le prestazioni”. Di recente, con il dilagare della pandemia covid19 –  sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con una relazione tematica (n. 56 del 20 luglio 2020) volta a individuare un punto di equilibrio che tenga conto della normativa in materia di risoluzione dei contratti per eccessiva onerosità sopravvenuta e allo stesso tempo della necessità di evitare una situazione di stallo nell’esecuzione dei contratti in genere. Gli unici strumenti attualmente a disposizione sono il combinato disposto dell’art. 1467 del codice civile che prevede la risoluzione contrattuale nel caso in cui la prestazione sia diventata eccessivamente onerosa per cause non rientranti nell’ alea normale del contratto mitigato, però, dall’art. 106, co. 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali se le modifiche sono state previste in clausole chiare al momento della stipulazione del contratto ed entro i limiti “per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà”.

Le soluzioni più coerenti, sostenute dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sarebbero, in questa situazione emergenziale alternativamente:

– quella di prevedere al momento della stipula dei contratti la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali (sussistendone i presupposti di eccezionalità);

–  oppure, qualora non previsto contrattualmente, la possibilità di chiedere ex post alla committente l’instaurazione di una trattativa finalizzata alla rinegoziazione del contratto già in essere per consentire all’appalto di proseguire in condizioni non solo di sicurezza ma anche di sostenibilità economica per tutti.

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